Pignoramento: conoscerne i rischi per evitarlo
Così come previsto dal Codice di procedura civile, il pignoramento è finalizzato all’individuazione e al successivo vincolo di determinati beni del debitore atti alla soddisfazione del creditore di una somma di denaro.
È, dunque, l’atto con il quale si dà inizio alla cosiddetta espropriazione forzata e consiste nell’ingiunzione che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario «fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi» (art. 492).
In parole più semplici, è quel meccanismo che si mette in moto quando, dopo aver fatto richiesta di un finanziamento a un Istituto di credito o a una Finanziaria, non si riesce ad adempiere alla rateizzazione né a proporre una soluzione transattiva.
Per recuperare il denaro prestato, l’Istituto di credito può allora ricorrere a diversi metodi tra i quali l'azione legale, di cui proprio il pignoramento presso terzi rappresenta l’ultima istanza. Il debitore può tuttavia evitare il pignoramento dei propri beni consegnando, come oggetto del pignoramento stesso, una somma di denaro «eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi» (art. 494). Il giudice, a sua volta, può ridurre il pignoramento «quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti» per i quali si procede (art. 496).
I beni pignorabili sono di due nature: mobili e immobili, anche in possesso di terzi, da cui anche le due diverse tipologie di pignoramento: quello di beni mobili e quello di immobili.
IL PIGNORAMENTO di BENI MOBILI
Interessa solo i beni mobili di proprietà del debitore che un ufficiale giudiziario incaricato andrà a cercare nell’immobile del debitore e negli altri luoghi di sua proprietà, ove presenti. Il pignoramento va eseguito sui beni ritenuti più prontamente e facilmente liquidabili, entro il limite del presumibile valore del ricavo pari all’importo del credito, così come indicato nell’atto giudiziario e aumentato della metà. Saranno preferiti in ogni caso, nel seguente ordine: denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito, ogni altro bene di sicura realizzazione.
IL PIGNORAMENTO di BENI IMMOBILI
Si estende ai beni immobili del debitore a causa del mancato pagamento di una rata di un mutuo o altra forma di finanziamento, perché lo stesso è avvenuto in ritardo. Il pignoramento sui beni immobili, però, avviene con immediata esecutività solo nel caso di giustificata urgenza e questa dev’essere il creditore richiedente a dimostrarla. Non è sufficiente, infatti, il ritardo di un pagamento perché si parli di “urgenza”. Quando questa è dimostrata, perché ad esempio è verosimile il pericolo che i beni immobili interessati siano intestati a un soggetto diverso o venduti per evitare il pignoramento, l’immediata esecutività comporta allora l’iscrizione di ipoteca giudiziale su uno o più beni intestati al cliente, a prescindere dall’entità del credito da recuperare. Tale forma di ipoteca riguarda solo i beni immobili e può essere iscritta o avviare la procedura di espropriazione solo per quei crediti il cui importo sia almeno pari ad 8.000,00 €.
Un perito incaricato da un giudice valuterà il bene pignorato, gravato o meno da ipoteca, il quale sarà poi venduto mediante asta.
INFOGRAFICA REALIZZATA DA CREDITFAMIGLIA
Nella seguente infografica realizzata da CrediFamiglia nella pagina relativa al pignoramento di mobili e immobili http://www.credifamiglia.it/pignoramento-no-grazie/ viene illustrato in modo chiaro e semplice perché è importante evitare di avere debiti e la principale differenza tra le tipologie di pignoramento:
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